Pubblico Impiego, L' Art.18 Post Fornero non va applicato

Pubblico Impiego, L' Art.18 Post Fornero non va applicato

Commento alla Cass. Civ. Sez. Lav. n. 11868/16, pubblicata il 9 giugno 2016 (a cura dell' Avv. Francesco Botta)

E' possibile la reintegra dei dipendenti statali  licenziati, per i quali non va applicato l'art. 18 ex Legge 300/70 (il c.d. Statuto dei Lavoratori), così come come riformato dalla legge Fornero. Questo è quanto ha inteso la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 11868/16, pubblicata il 9 giugno 2016.

Ed invero, i Giudici di Legittimità, hanno chiarito: "...non si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni le modifiche apportate all'art.18 dello Statuto dei Lavoratori, con la conseguenza che la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma" .

Diritto alla reintegra nel proprio posto di lavoro e non, quindi, semplice indennità di natura risarcitoria, così come previsto per il settore privato. 

Sembra di intendere, ad una attenta analisi delle affermazioni del Collegio, che la c.d. "legge Fornero"  nella sua formulazione, abbia tenuto conto  unicamente delle esigenze legate all' attività dell’impresa privata.

E' stato posto a supporto di tale assunto, il rinvio al comma 8 dell' art. 1 della stessa L. 92/2012, il quale contiene un esplicito invito al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, che :" ...sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalita' e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche", pertanto, sino a quando quest'opera di armonizzazione non verrà posta in essere, tale categoria di lavoratori, sarà soggetta alla disciplina ante-riforma.

Il presente Orientamento Giurisprudenziale, considerata la sensibile incidenza sull' Ordinamento, sarà  certamente oggetto di un acceso dibattito in Dottrina, e non è da escludersi che la questione possa arrivare presto al vaglio delle Sezioni Unite Civili.

E' opportuno, in ogni caso, ricordare che  il regime di  risoluzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego è connotato da garanzie dettate anche a protezione di interessi di natura collettiva, che esulano, o meglio, si affiancano, a quelli di cui è portatore il soggetto rimosso dal proprio posto di lavoro.

Si riporta di seguito, in allegato, il testo integrale della Sentenza :

 

Visualizza Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-06-2016, n. 11868


Avv. Francesco Botta

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